- Proposta di legge Giacco -

Proposta di legge Giacco

LEGISLAZIONE

XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE – N. 1103

d’iniziativa dei deputati

GIACCO, GAMBINI, ABBONDANZIERI, ALBERTINI, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI, BANDOLI, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOLOGNESI, BONITO, BOTTINO, BUEMI, BUONTEMPO, CALZOLAIO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CARLI, CENNAMO, CENTO, CRISCI, DI SERIO D’ANTONA, DIANA, DUCA, DUILIO, GALEAZZI, GASPERONI, GIACHETTI, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, IANNUCCILLI, SANTINO ADAMO LODDO, LOLLI, LUCA’, LUCIDI, LUMIA, MEDURI, MOLINARI, MONTECCHI, MOTTA, OLIVERIO, OLIVIERI, PENNACCHI, PERROTTA, RAVA, ROTUNDO, RUGGIERI, RUZZANTE, SANDI, SERENI, SPINI, SQUEGLIA, STRANO, TIDEI, TRUPIA, VERNETTI, ZANOTTI

Legge quadro sulle medicine non convenzionali

Art. 1

(Finalità e oggetto della legge)

  1. La Repubblica italiana riconosce il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e dell’arte medica e riconosce il diritto di avvalersi degli indirizzi terapeutici e medici non convenzionali esercitati dai laureati in medicina e chirurgia di cui all’articolo 3, affermatisi negli ultimi decenni.
  2. La Repubblica italiana riconosce la libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura da parte del medico all’interno di un libero rapporto consensuale ed informato con il paziente e tutela l’esercizio delle terapie e delle medicine non convenzionali.
  3. Le università, nell’ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, possono istituire corsi di studio secondo le tipologie indicate all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, anche con riferimento alle terapie e alle medicine non convenzionali di cui all’articolo 3.

Art. 2

(Qualificazione professionale – Composizione del Consiglio superiore di sanità)

  1. Ai medici che hanno completato l’iter formativo di cui all’articolo 7, comma 6, iscritti ai registri di cui all’articolo 4, è consentito definire pubblicamente la loro qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la composizione del Consiglio superiore di sanità è modificata al fine di garantire, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la partecipazione di un rappresentante per ciascuno degli indirizzi di cui all’articolo 3.

Art. 3

(Medicine non convenzionali riconosciute)

  1. Le terapie e le medicine non convenzionali, esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, riconosciute ai sensi della presente legge comprendono i seguenti indirizzi:
    • agopuntura;
    • fitoterapia;
    • omeopatia;
    • omotossicologia;
    • medicina antroposofica;
    • medicina tradizionale cinese;
    • ayurveda.

Art. 4

(Registri dei medici esperti nelle medicine non convenzionali)

  1. Presso gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i registri dei medici esperti nelle terapie e nelle medicine non convenzionali per ciascuno degli indirizzi individuati ai sensi dell’articolo 3.
  2. Possono iscriversi ai registri di cui al presente articolo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma in agopuntura o in medicina antroposofica o in ayurveda o in medicina tradizionale cinese o in fitoterapia o in omeopatia o in omotossicologia rilasciato dalle università o dagli istituti privati riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
  3. Agli iscritti ai registri di cui al presente articolo si applica l’articolo 622 del codice penale.
  4. I registri di cui al presente articolo sono soppressi dopo sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche innovative)

  1. E’ istituita presso il Ministero della sanità, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche innovative, che svolge i compiti di cui all’articolo 6.
  2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dodici membri, nominati con decreto del Ministro della sanità, di intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di cui:
    • a) un medico esperto in agopuntura;
    • b) un medico esperto in fitoterapia;
    • c) un medico esperto in omeopatia, per l’indirizzo unicista;
    • d) un medico esperto in omeopatia, per l’indirizzo pluralista;
    • e) un medico esperto in medicina antroposofica;
    • f) un medico esperto in omotossicologia;
    • g) un medico esperto in medicina tradizionale cinese;
    • h) un medico esperto di ayurveda;
    • i) due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;
    • j) due rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
  3. I membri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), sono nominati su indicazione delle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
  4. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere nominati per più di due volte. Il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero della sanità di area C di posizione non inferiore a C2.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo sono a carico del Ministero della sanità, che vi provvede nell’ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.

Art. 6

(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione di cui all’articolo 5 svolge i seguenti compiti:
    • riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero da laureati in medicina e chirurgia;
    • promuove, nell’ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche al fine del riconoscimento e dell’equiparazione di nuove discipline alle terapie e alle medicine non convenzionali oggetto della presente legge;
    • promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle branche non convenzionali della medicina nell’ambito di più generali programmi di educazione alla salute;
    • promuove l’integrazione delle medicine non convenzionali;
    • trasmette annualmente al Ministero della sanità una relazione sulle attività svolte.
  2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione di cui all’articolo 5 costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.

Art. 7

(Formazione)

  1. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in associazione, che intendono istituire e attivare corsi di studio nelle terapie e nelle medicine non convenzionali e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, la continuità operativa, il curriculum del corpo docente, l’attività svolta e la conformità della stessa ai principi del comma 6 del presente articolo, possono ottenere il riconoscimento secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento emanato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400. Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.
  2. E’ istituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la formazione nelle terapie e medicine non convenzionali.
  3. La Commissione di cui al comma 2 è composta da tredici membri, nominati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui:
    • sei in rappresentanza di ciascuno degli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), e due in rappresentanza dell’indirizzo di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), di cui uno per l’indirizzo unicista ed uno per l’indirizzo pluralista;
    • due docenti universitari, esperti nelle terapie e nelle medicine non convenzionali, nominati su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
    • uno in rappresentanza della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, da questa indicato;
    • uno in rappresentanza dell’ONLUS Cittadinanzattiva da questa indicato;
    • uno in rappresentanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con funzioni di coordinatore.
  4. La Commissione elegge fra i suoi membri il presidente. I membri della Commissione durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di due volte.
  5. La Commissione, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 3, definisce:
    • i criteri generali per l’adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all’articolo 1, comma 3;
    • i profili professionali specifici;
    • le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;
    • le disposizioni per la tenuta di un registro degli istituti di formazione riconosciuti.
  6. La Commissione, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 5, si attiene ai seguenti princìpi:
    • la formazione comprende un corso di formazione ed il superamento di un esame di qualificazione;
    • la durata minima del corso di formazione specifica è di tre anni, per un totale complessivo di almeno trecentotrenta ore, delle quali almeno cinquanta di pratica clinica, con la partecipazione di almeno cinque docenti;
    • il titolo di medico esperto in una o più terapie è rilasciato al termine della formazione;
    • le università, statali e non statali, e le scuole riconosciute garantiscono lo svolgimento della formazione specifica nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettera a);
    • le università, statali e non statali, che istituiscono i corsi di studio di cui all’articolo 1, comma 3, si avvalgono, nella scelta dei coordinatori didattici e dei docenti, di medici con provata esperienza di insegnamento presso gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del comma 1 del presente articolo. Possono altresì avvalersi di esperti stranieri, previa valutazione dei titoli da parte delle commissioni didattiche delle università stesse, che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell’insegnamento.
  7. Gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del comma 1 del presente articolo si avvalgono, nella scelta dei docenti, di medici iscritti nei registri di cui all’articolo 4, con provata esperienza di insegnamento.

Art. 8

(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l’istituzione all’interno delle aziende sanitarie locali di servizi ambulatoriali ed ospedalieri per la cura con le terapie e le medicine non convenzionali di cui alla presente legge, nonché l’istituzione di servizi veterinari omeopatici.

Art. 9

(Medicinali non convenzionali)

  1. Presso il Ministero della sanità sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, singole commissioni per la medicina l’antroposofica, l’ayurveda, la medicina tradizionale cinese, la fitoterapia, l’omeopatia e l’omotossicologia.
  2. Le commissioni di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
    • definiscono i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali richiesti per la pratica professionale di ciascuna terapia o medicina non convenzionale;
    • valutano la rispondenza dei medicinali ai requisiti fissati dalla normativa nazionale ed europea;
    • esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio anche con procedura semplificata dei medicinali;
    • esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell’Unione europea e presenti sul mercato da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della sanità:
    • due medici;
    • due farmacisti;
    • due ricercatori esperti nei rispettivi indirizzi medici non convenzionali;
    • due esperti in produzione e controllo dei medicinali non convenzionali;
    • un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
    • un rappresentante del Ministero della sanità;
    • un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. I soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono nominati sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
  5. Le commissioni di cui al comma 1 durano in carica tre anni. I membri non possono essere nominati per più di due volte. Segretari delle singole commissioni sono funzionari del Ministero della sanità di area C di posizione non inferiore a C2.
  6. Le eventuali spese per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della sanità, che vi provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 10

(Prontuario farmaceutico dei medicinali non convenzionali)

  1. I medicinali utilizzati da ciascuna delle terapie e delle medicine non convenzionali disciplinate dalla presente legge sono regolamentate secondo le specifiche farmacopee.
  2. La Commissione di cui all’articolo 5 provvede all’elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi terapeutici e li sottopone all’esame delle commissioni di cui all’articolo 9.
  3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le commissioni di cui all’articolo 9, autorizza la pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente articolo.

Art. 11

(Medicinali omeopatici e fitoterapici ad uso animale)

  1. Ai fini dell’applicazione delle prescrizioni per la profilassi e le cure veterinarie nella produzione biologica di prodotti agricoli e nell’allevamento biologico, di cui all’allegato I, lettera B, punto 5.4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, i veterinari sono autorizzati alla prescrizione dei prodotti medicinali omeopatici e fitoterapici ad uso animale.

Art. 12

(Relazione al Parlamento)

  1. Il Governo trasmette ogni anno al Parlamento una relazione relativa allo stato di attuazione della presente legge.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’iscrizione ai registri di cui all’articolo 4 per i laureati in medicina e chirurgia è effettuata su richiesta degli interessati previa valutazione del curriculum professionale di studi, corsi e pubblicazioni. Gli ordini competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituiscono una commissione composta da medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le medicine e le terapie non convenzionali disciplinate dalla presente legge. Qualora la commissione non ritenga sufficiente il curriculum di cui al primo periodo, il soggetto interessato può integrarlo presso le università che istituiscono corsi nella specifica disciplina secondo le modalità stabilite dai regolamenti didattici o presso gli istituti privati riconosciuti ai sensi dell’articolo 7, comma 1.