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Considerazioni IRMSO sulle proposte di legge

LEGISLAZIONE

Considerazioni riguardanti le disposizioni delle proposte di legge C.3891 Galletti, C.5486 Buffo, C.5952  Petrella, A.C. 137 e abbinate Lucchese, in materia di medicine non convenzionali
Tra le medicine non convenzionali l’omeopatia ricopre un ruolo particolare sia per la sua struttura concettuale ed epistemologica sia per la natura scientifica del metodo basato sulla riproducibilità del fenomeno mediante la sperimentazione. E’ fondamentale dare una definizione completa e organica della medicina omeopatica.

DEFINIZIONE DI MEDICINA OMEOPATICA

La medicina omeopatica è un metodo diagnostico, clinico e terapeutico basato sulla “Legge dei simili” formulato dal dott. Samuel Hahnemann all’inizio del secolo XIX che ha una sua propria e ben definita struttura concettuale ed epistemologica . La Legge dei simili afferma che condizione necessaria e sufficiente per curare un malato è somministrargli una sostanza la quale, nell’uomo sano (soggetto sperimentatore) riproduce sintomi simili a quelli rilevanti e caratteristici del malato stesso. La farmacologia omeopatica è costituita da una serie di medicinali sperimentati (rimedi) tratti dal regno minerale, vegetale, animale e di sintesi. Ogni medicinale omeopatico è stato singolarmente testato a dosi assolutamente non tossiche  e imponderabili sull’uomo sano (sperimentazione omeopatica) per evidenziarne i sintomi patogenetici, cioè gli effetti.. Il medicinale omeopatico viene somministrato alle dosi più appropriate e attenuate in base a specifiche tecniche e preparato attraverso un codificato procedimento di fabbricazione mediante  successive diluizioni e succussioni (potentizzazione  o dinamizzazione). Nella pratica clinica omeopatica, il medico dopo aver formulato la diagnosi del malato (ovvero il quadro dei sintomi patologici caratteristici per ogni singolo caso), somministra il medicinale i cui sintomi sperimentali siano più simili ai sintomi peculiari con i quali il malato esprime la sua malattia: la terapia è pertanto personalizzata ed individualizzata (individualità del malato e del medicinale). La metodologia diagnostica, clinica, terapeutica omeopatica studia l’uomo malato nella sua interezza e globalità utilizzando come medicinali sostanze diluite e dinamizzate, somministrate secondo la legge del simili ed individualizzata mediante la patogenesi (effetto della sostanza farmacologica sull’uomo sano).La medicina omeopatica ha come ideale terapeutico la restituzione della piena salute al malato, utilizza medicinali sperimentati sull’uomo sano prescritti secondo una propria metodologia clinica, sulla base della migliore similitudine presentata fra il complesso dei sintomi comparsi durante la sperimentazione e l’insieme dei sintomi caratteristici del malato. L’esercizio dell’omeopatia costituisce un atto medico in quanto è compito del medico conoscere ed individuare il malato e la sua malattia tramite la diagnosi cui segue la prognosi e la terapia. E’ ritenuto medico esperto in omeopatia o medico omeopata qualificato un medico che ha frequentato una scuola di formazione e ne ha conseguito il relativo diploma. Il medico omeopata svolge la sua professione dopo la laurea  in medicina e chirurgia e dopo l’abilitazione all’esercizio della professione medica legalmente rilasciati dall’Università e dallo Stato Italiano. La visita del medico omeopata comporta la stesura di una storia clinica, un esame generale, una diagnosi medica, clinica e di laboratorio ed una ricerca precisa ed attenta delle relazioni personali ed individuali proprie del malato. Solo il medico omeopata è in grado di valutare quale è la terapia omeopatica da applicare in ogni singolo malato. Se il caso lo richiede, potrà egli stesso proporre o applicare un’altra terapia. Il medico omeopata, sempre che sia necessario richiederà accertamenti clinici complementari, analisi cliniche mirate, un consulto con uno specialista e/o il ricovero in ambiente ospedaliero. Il medico omeopata, nella pratica clinica, non mirerà esclusivamente alla mera soppressione dei sintomi locali del malato, ma darà preferenza al trattamento globale volto al miglioramento generale dello stato di malattia e di esistenza.

La formazione professionale è il secondo punto importante presente nelle proposte di legge.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il compito di formare medici omeopati dovrebbe essere demandato inizialmente e per un lasso di tempo sufficiente per preparare  una Classe Docente Universitaria Omeopatica (attualmente inesistente), alle Scuole di Medicina Omeopatica che da anni hanno istituito corsi di insegnamento. In un secondo tempo potranno sussistere sia insegnamenti privati che statali purchè le Scuole private adottino programmi di insegnamento ufficiali.

Ogni Scuola di insegnamento deve avere rilevanza nella comunità omeopatica basata sull’anno di fondazione, sul numero totale dei medici formati, sul numero di iscritti ad ogni corso, sulle ore totali (teoriche e pratiche) di lezioni del corso, risultanti dai programmi stampati o dalla dichiarazione firmata del Rappresentante. Nella realizzazione della sua attività didattica, la Scuola deve essere autonoma, autogestita e libera da legami diretti o indiretti con aziende commerciali. Deve fornire una documentazione idonea a comprovare tutti i requisiti di cui sopra e le sue caratteristiche organizzative, compresa la sua eventuale appartenenza o controllo da parte di strutture economiche esterne. E’ diretta da un DIRETTORE DIDATTICO che è un medico che ha conseguito da almeno 15 anni, il Diploma di Omeopata (rilasciato da una Scuola con un Corso di insegnamento almeno triennale e con un totale di ore di lezioni che garantisca la reale formazione), deve avere almeno 10 anni di esperienza didattica specifica e deve avere un adeguato curriculum professionale e scientifico in omeopatia
Il programma di insegnamento della Scuola deve essere di standard elevato, equiparato ai livelli europei e riconosciuto da Associazioni Omeopatiche rappresentative sia in ambito nazionale che internazionale e in tali sedi riconosciute. Allo stato il totale delle ore accettato in ambito europeo dalle più prestigiose Scuole di omeopatia varia da un minimo di 600 ad un massimo di 2000 in tre anni. E’ consigliata inoltre una formazione permanente post diploma tramite corsi di perfezionamento annuali.

Allo stato pare di difficile attuazione l’inserimento di corsi di insegnamento nell’Università per evidente mancanza di personale docente. I docenti delle università hanno finora contrastato il metodo omeopatico e non si vede come , da un giorno all’altro, chi ha sempre osteggiato l’omeopatia possa diventarne insegnante. A meno che non si voglia entrare nella solita logica di costituire cattedre per esercitare un mero potere accademico.
Comunque, quando in futuro si dovranno istituire cattedre di insegnamento andrebbe fatta chiara distinzione tra le varie medicine non convenzionali, istituendo, non un generico e onnicomprensivo corso di medicina non convenzionale, ma distinti insegnamenti per l’omeopatia, per l’agopuntura, per la fitomedicina, per l’antroposofia e in particolare mantenendo una chiara distinzione tra omeopatia e omotossicologia.

Il terzo punto sul quale è stata focalizzata la nostra attenzione è quello relativo alla istituzione delle commissioni ad hoc.

COMMISSIONI per la FORMAZIONE IN TERAPIE NON CONVENZIONALI

Sfuggono i criteri di nomina dei membri in rappresentanza delle terapie riconosciute e, per quanto riguarda l’omeopatia, (che ha una notevole complessità di contenuti: insegnamento, formazione, deontologia, farmacologia) un solo membro come rappresentante  appare insufficiente; come pure problematica appare la scelta e l’individuazione di tre membri, docenti universitari con competenza specifica in omeopatia. E’ doveroso raccomandare inoltre che le cariche dei membri delle commissioni abbiano una durata limitata nel tempo per garantire una vera rappresentatività di tutte le realtà.
Sembrerebbe più opportuno, almeno nella fase iniziale, demandare i compiti di regolamentare la materia ( codice deontologico, programma fondamentale di insegnamento, formazione registro degli istituti, registro dei docenti ecc.) alle Associazioni Omeopatiche Rappresentative a livello nazionale ed internazionale.

Esiste una contraddizione di fondo nelle proposte di legge che è quella di accreditare come competenti in omeopatia, organismi pubblici, ministeriali o universitari che fino a un recente passato o la hanno ignorata o si sono adoperati per invalidarla.
E’ necessario pertanto provvedere e trovare soluzioni atte a evitare una situazione in cui l’omeopatia rischia di essere snaturata delle sue vere caratteristiche e potenzialità terapeutiche.